sabato, gennaio 16, 2010

Lunedì 18 gennaio 2010: centri di raccolta rifiuti urbani e assimilati in regola con l'Albo gestori

di Paola Ficco

Scatta lunedì 18 gennaio 2010 il termine iniziale a decorrere dal quale le cd. "ecopiazzole" dovranno essere iscritte all'Albo nazionale gestori rifiuti (categoria 1), in base alla delibera Albo 20 luglio 2009.

In difetto di tale iscrizione, i centri raccolta ("ecopiazzole") non potranno operare. Se opereranno, i relativi gestori incorreranno nelle sanzioni di cui all'articolo 256, Dlgs 152/2006.

Come noto, sulla Gazzetta ufficiale n. 165 del 18 luglio è stato pubblicato il Dm 13 maggio 2009, di modifica del Dm 8 aprile 2008, contenente la disciplina dei centri di raccolta per rifiuti urbani e assimilati (le cosiddette "ecopiazzole"). I gestori dei centri dovranno iscriversi all'Albo nazionale gestori ambientali (categoria 1).

La disciplina originale aveva subito una sorta di sospensione a causa della revoca da parte dell'Albo della precedente delibera, su invito del ministero dell'Ambiente, dovuto a problemi di registrazione tardiva del Dm originale presso la Corte dei Conti. Le "ecopiazzole" sono ora definite «centri di raccolta» (articolo 183, comma 1, lettera cc), Dlgs 152/2006). Quindi, non si tratta più di stoccaggi, ma di momenti della raccolta soggetti all'iscrizione all'Albo e non alla Via.

Il nuovo Dm e la delibera Albo sono fondamentali poiché i centri di raccolta sono destinati, tra l'altro, a incrementare la raccolta differenziata dei Raee (rifiuti elettrici ed elettronici). Nel merito, le modifiche principali del Dm 13 maggio 2009 sono queste:

- approvazione: la realizzazione o l'adeguamento dei centri deve essere conforme alla normativa urbanistica ed edilizia, e il Comune è tenuto a darne comunicazione alla Regione e alla Provincia. L'allegato 1 rappresenta il parametro tecnico per l'allestimento e la gestione (ubicazione, requisiti, struttura, modalità di conferimento e tipologie di rifiuti che è possibile conferire). Se i centri sono conformi all'allegato 1 al Dm 8 aprile 2008, non è necessario il rilascio di una nuova approvazione (ma rimane la necessità di iscrizione all'Albo);

- deposito: sale da due a tre mesi la giacenza consentita;

- tipologie di rifiuti: alle precedenti, se ne aggiungono di nuove: toner, imballaggi misti, filtri olio, estintori e aerosol, rifiuti da demolizione e provenienti da pulizia dei camini, batterie al piombo non solo urbane, terra e roccia e altri rifiuti non biodegradabili;

- contabilità: il centro deve contabilizzare i rifiuti in entrata (solo da utenze non domestiche) e in uscita, usando bilanci di massa o volumetrici e, in assenza di pesatura, operare una stima. Il tutto compilando (anche su supporto informatico) uno schedario numerato e conforme ai modelli presenti negli allegati «1a» (che cambia completamente) e «1b». Questi allegati non vanno confusi con i registri di carico e scarico che restano un obbligo specifico di "chiunque" (come il centro) faccia raccolta a titolo professionale;

- destinazione: il gestore dell'impianto di destinazione dei rifiuti in uscita dal centro comunica al centro la destinazione dei rifiuti o delle materie prime secondarie.

- regime transitorio: i centri operanti in base a disposizioni regionali o di enti locali continuano a operare e si conformano alle disposizioni del decreto entro il 18 gennaio 2010 (compresa l'iscrizione all'Albo) e non più entro 60 giorni dalla delibera dell'Albo.

Le domande già presentate all'albo ai sensi della precedente delibera possono essere confermate mediante dichiarazione in carta libera alla sezione regionale, usando l'allegato 6 alla delibera Albo 20 luglio 2009.

Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti SISTRI

Il 13 gennaio, è stato pubblicato sul Supplemento Ordinario n° 10 alla Gazzetta Ufficiale serie Generale n.9, il Decreto Ministeriale 17 dicembre 2009Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell’art.189 del Decreto legislativo n.152 del 2006 e dell’art.14-bis del Decreto Legge n.78 del 2009 convertito, con modificazioni, dalla Legge n.102 del 2009”, denominato “Sistema SISTRI”.

Il sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti ha come obiettivo, per i rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, la sostituzione graduale dell'attuale sistema cartaceo basato sul registro di carico e scarico, sul formulario dei rifiuti e sul MUD, con un nuovo procedimento di tipo informatico.

NB. L’adesione al sistema SISTRI è obbligatoria per i soggetti individuati nel decreto e, in mancanza dell’iscrizione, NON sarà più possibile gestire i rifiuti speciali; le tempistiche di adesione sono fissate in vari step:

ISCRIZIONE (entro 45 giorni da oggi per gli utenti del primo gruppo della tabella di pagina seguente e dal 30° al 75° giorno per gli utenti del secondo gruppo della stessa tabella)

APPUNTAMENTO e CONSEGNA DEI DISPOSITIVI presso gli Enti preposti (da completarsi entro i 30 giorni antecedenti l’avvio di operatività del sistema).

Il sistema funzionerà, sostanzialmente, grazie ad una chiavetta USB e ad un dispositivo GPS:

una token USB (comprensiva di un software di identificazione dei rifiuti e di registrazione di carico e scarico), per ciascuna unità locale e per ciascun mezzo in dotazione all'azienda che trasporta di rifiuti
speciali;

una "scatola nera" (black box), che avrà la funzione di localizzare il veicolo e monitorare il percorso effettuato, per ogni veicolo adibito al trasporto di rifiuti speciali.

Il sistema, collegato in rete, consentirà di seguire il percorso dei rifiuti speciali in tempo reale, conoscere in ogni momento dove si trova un carico (essendo nota la sua provenienza) e verificarne la destinazione finale;

i dati di movimentazione, infatti, verranno automaticamente inoltrati in tempo reale al centro di controllo che sarà collocato presso le autorità di controllo (quali NOE, ISPRA, MINISTERO DELL’AMBIENTE, ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI).

Soggetti coinvolti nel SISTRI

Soggetti con iscrizione obbligatoria:
---
- le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
- le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), del decreto legislativo n.152/2006, con più di dieci dipendenti;
- i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione;
- i consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti che organizzano la gestione di tali rifiuti per conto dei consorziati;
- le imprese di cui all'articolo 212, comma 5, D.Lgs. n. 152/2006 che raccolgono e trasportano rifiuti speciali;
- parte dell'impresa ferroviaria o dell'impresa che effettua il successivo trasporto;
- le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti pericolosi di cui all'art. 212, le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti.

Soggetti con iscrizione facoltativa:
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- le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), del decreto legislativo n. 152/2006, che non hanno più di dieci dipendenti;
- gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile che producono rifiuti non pericolosi;
- le imprese ed gli Enti produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi derivanti da attività diverse da quelle di cui all'art. 184, comma 3, lettere c), d) e g), del decreto legislativo n. 152/2006;
- le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'art. 212, c. 8, D.Lgs.152/2006.

Tempi di adeguamento
Per quanto riguarda l'operatività è previsto un graduale coinvolgimento dei soggetti in base alla tipologia di rifiuti gestiti o trattati, in funzione della data di entrata in vigore del Decreto:

UTENTI PRIMO GRUPPO
entro il 13 luglio 2010

- i produttori iniziali di rifiuti pericolosi, ivi compresi quelli di cui all'art.
212, comma 8, del D.Lgs. n. 152/2006
, con più di 50 dipendenti;
- le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, c), d) e g), dello stesso D.Lgs., con più di 50 dipendenti;
- i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione;
- i Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti che organizzano la gestione di tali rifiuti per conto dei consorziati;
- le imprese di cui all'articolo 212, comma 5, del decreto legislativo n. 152/2006 che raccolgono e trasportano rifiuti speciali;
- le imprese e gli enti che effettuano recupero e smaltimento di rifiuti;
- i soggetti di cui all'articolo 5, comma 10, del Decreto (terminalisti e responsabili degli scali merci nel trasporto intermodale).

UTENTI SECONDO GRUPPO
entro il 12 agosto 2010

- le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi, ivi compresi quelli di cui all'art. 212, comma 8, del decreto legislativo n. 152/2006, che hanno fino a cinquanta dipendenti;
- i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), del medesimo decreto legislativo n.152/2006, che hanno tra i cinquanta e gli undici dipendenti.

Fonti ministeriali indicano come prossima la pubblicazione delle norme tecniche e di circolari esplicative che consentiranno la piena operatività del sistema SISTRI.

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