Il 13 gennaio, è stato pubblicato sul Supplemento Ordinario n° 10 alla Gazzetta Ufficiale serie Generale n.9, il Decreto Ministeriale 17 dicembre 2009 “Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell’art.189 del Decreto legislativo n.152 del 2006 e dell’art.14-bis del Decreto Legge n.78 del 2009 convertito, con modificazioni, dalla Legge n.102 del 2009”, denominato “Sistema SISTRI”.
Il sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti ha come obiettivo, per i rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, la sostituzione graduale dell'attuale sistema cartaceo basato sul registro di carico e scarico, sul formulario dei rifiuti e sul MUD, con un nuovo procedimento di tipo informatico.
NB. L’adesione al sistema SISTRI è obbligatoria per i soggetti individuati nel decreto e, in mancanza dell’iscrizione, NON sarà più possibile gestire i rifiuti speciali; le tempistiche di adesione sono fissate in vari step:
ISCRIZIONE (entro 45 giorni da oggi per gli utenti del primo gruppo della tabella di pagina seguente e dal 30° al 75° giorno per gli utenti del secondo gruppo della stessa tabella)
APPUNTAMENTO e CONSEGNA DEI DISPOSITIVI presso gli Enti preposti (da completarsi entro i 30 giorni antecedenti l’avvio di operatività del sistema).
Il sistema funzionerà, sostanzialmente, grazie ad una chiavetta USB e ad un dispositivo GPS:
una token USB (comprensiva di un software di identificazione dei rifiuti e di registrazione di carico e scarico), per ciascuna unità locale e per ciascun mezzo in dotazione all'azienda che trasporta di rifiuti
speciali;
una "scatola nera" (black box), che avrà la funzione di localizzare il veicolo e monitorare il percorso effettuato, per ogni veicolo adibito al trasporto di rifiuti speciali.
Il sistema, collegato in rete, consentirà di seguire il percorso dei rifiuti speciali in tempo reale, conoscere in ogni momento dove si trova un carico (essendo nota la sua provenienza) e verificarne la destinazione finale;
i dati di movimentazione, infatti, verranno automaticamente inoltrati in tempo reale al centro di controllo che sarà collocato presso le autorità di controllo (quali NOE, ISPRA, MINISTERO DELL’AMBIENTE, ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI).
Soggetti coinvolti nel SISTRI
Soggetti con iscrizione obbligatoria:
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- le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
- le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), del decreto legislativo n.152/2006, con più di dieci dipendenti;
- i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione;
- i consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti che organizzano la gestione di tali rifiuti per conto dei consorziati;
- le imprese di cui all'articolo 212, comma 5, D.Lgs. n. 152/2006 che raccolgono e trasportano rifiuti speciali;
- parte dell'impresa ferroviaria o dell'impresa che effettua il successivo trasporto;
- le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti pericolosi di cui all'art. 212, le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti.
Soggetti con iscrizione facoltativa:
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- le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), del decreto legislativo n. 152/2006, che non hanno più di dieci dipendenti;
- gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile che producono rifiuti non pericolosi;
- le imprese ed gli Enti produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi derivanti da attività diverse da quelle di cui all'art. 184, comma 3, lettere c), d) e g), del decreto legislativo n. 152/2006;
- le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'art. 212, c. 8, D.Lgs.152/2006.
Tempi di adeguamento
Per quanto riguarda l'operatività è previsto un graduale coinvolgimento dei soggetti in base alla tipologia di rifiuti gestiti o trattati, in funzione della data di entrata in vigore del Decreto:
UTENTI PRIMO GRUPPO
entro il 13 luglio 2010
- i produttori iniziali di rifiuti pericolosi, ivi compresi quelli di cui all'art.
212, comma 8, del D.Lgs. n. 152/2006, con più di 50 dipendenti;
- le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, c), d) e g), dello stesso D.Lgs., con più di 50 dipendenti;
- i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione;
- i Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti che organizzano la gestione di tali rifiuti per conto dei consorziati;
- le imprese di cui all'articolo 212, comma 5, del decreto legislativo n. 152/2006 che raccolgono e trasportano rifiuti speciali;
- le imprese e gli enti che effettuano recupero e smaltimento di rifiuti;
- i soggetti di cui all'articolo 5, comma 10, del Decreto (terminalisti e responsabili degli scali merci nel trasporto intermodale).
UTENTI SECONDO GRUPPO
entro il 12 agosto 2010
- le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi, ivi compresi quelli di cui all'art. 212, comma 8, del decreto legislativo n. 152/2006, che hanno fino a cinquanta dipendenti;
- i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), del medesimo decreto legislativo n.152/2006, che hanno tra i cinquanta e gli undici dipendenti.
Fonti ministeriali indicano come prossima la pubblicazione delle norme tecniche e di circolari esplicative che consentiranno la piena operatività del sistema SISTRI.
Il quesito posto dal titolo di questo blog, sarà il cardine attorno al quale ruoterranno gli articoli pubblicati dalla redazione , e i contributi provenienti dai lettori.: "Rifiuti o Risorse ?" richiama l'attenzione sui "mille" possibili utilizzi di quei materiali che vengono "scartati" o residuano dai processi di produzione e/o di consumo, allo stesso tempo un inutile spreco di risorse naturali, e una minaccia per la qualità e la salute dell'ambiente.
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